A cura di Fernando Biondini (componente) riceviamo il materiale relativo al primo incontro del gruppo appositamente istituito in seno alla Consulta Nazionale Ciclismo. n.d.r.-Come si evince dagli allegati, le leggi e le regole ci sono, si tratta adesso di fare in modo che ciascuno faccia le sua parte di competenza per rendere effettivamente funzionanti gli strumenti consolidando il problema della formazione di tutti gli addetti e intensificando il dialogo tra i vari enti. Non possiamo che plaudire a chi si sta dando da fare per cercare di fare ordine e una corretta informazione specialmente verso atleti, giudici-commissari di gara e organizzatori, confidando sul fatto che i medici e i responsabili nazionali di enti e federazione siano già preparati adeguatamente. |
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CONSULTA NAZIONALE DEL CICLISMO GRUPPO DI LAVORO SULL’ ANTIDOPING Verbale di Riunione
L’11 dicembre 2007 alle ore 15. 00 a Bologna, presso la sede nazionale decentrata dell’UISP via Riva di Reno, 75/3° si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro sull’antidoping, composto dai Sigg. Fernando Biondini ( ENDAS), Luigi Menegatti (UISP), Paolo Pavoni(FCI).
Il gruppo, attraverso un esame delle diverse problematiche connesse, ha concordato di sottoporre alla prima riunione utile della Consulta Nazionale del Ciclismo i seguenti elementi di valutazione con le proposte connesse:
1. MODALITÀ DEI CONTROLLI ED AUTORITÀ TITOLATE AD EFFETTUARLI Il gruppo ritiene che occorra in primo luogo promuovere l’effettuazione di controlli antidoping soltanto attraverso organismi ufficiali che hanno titolo a realizzarli secondo le norme giuridiche italiane e sportive antidoping, presso laboratori accreditati. Precisi accordi tra Ministero della Salute e CONI hanno stabilito la titolarità dei controlli sulle gare amatoriali da parte del Ministero della Salute che è quindi l’interlocutore del mondo amatoriale.
2. INCONTRO CON IL MINISTERO DELLA SALUTE Si propone di avviare un incontro formale con il Ministero della Salute per verificare la possibilità di concordare un certo numero di controlli antidoping su gare amatoriali non soltanto senza preavviso come avviene ora ma attraverso un piano preventivo di controlli. Si ritiene di fondamentale rilievo che tutto il mondo amatoriale rappresenti la propria attiva volontà di contrasto al doping, non limitandosi a subire controlli improvvisi da parte del Ministero ma divenendo parte programmatoria e di iniziativa in merito.
3. ADEGUATA INFORMAZIONE SUI CALENDARI UFFICIALI Si ritiene fondamentale in questo quadro che ogni Ente realizzi un’adeguata modalità di informazione sui propri calendari di gara e che li aggiorni tempestivamente.
4. DISPOSIZIONI ALLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI Per poter avviare effettivamente un piano dei controlli antidoping sulle gare amatoriali è necessario che ogni Ente fornisca chiare disposizioni alla proprie Società affiliate che organizzano le gare, per la predisposizione di un’adeguata stazione antidoping che rispetti i requisiti richiesti .
5. FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA Si ritiene che occorra realizzare un’adeguata formazione dei giudici di gara in relazione alle procedure dei controlli in modo che essi possano collaborare con gli ispettori del Ministero della Salute secondo quanto disposto dalla normativa in vigore.
6. GESTIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI E SANZIONI PER DOPING Le Norme Sportive Antidoping in vigore prevedono, tra l’altro, la possibilità che la Procura Antidoping del CONI chieda al Giudice di Ultima Istanza in materia di doping , nei confronti dei soggetti non tesserati alle F.S.N. o D.S.A., anche stranieri, di adottare provvedimenti di inibizione a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al C.O.N.I., alle F.S.N. o D.S.A., ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi. Accanto a queste iniziative di autorità si ritiene che sia necessario che gli Enti di Promozione attivino al proprio interno, dove questo non sia già accaduto, i propri Organi di Giustizia, individuando con chiarezza la titolarità dei provvedimenti sanzionatori relativi ai fatti di doping., fornendo alla Consulta informazioni precise su tali Organi e sulle procedure applicate.
7. PUBBLICITA’ E PROCEDURA CODIFICATA DI INFORMAZIONE SULLE SANZIONI Occorre che ogni Ente e la FCI , attraverso una procedura ufficialmente codificata, trasmetta tempestivamente a tutti gli altri comunicazione delle sospensioni e delle squalifiche per doping comminate dai propri Organi di Giustizia, indicando la motivazione per doping e la durata della stessa; che tali informazioni siano stabilmente diffuse da ogni Organizzazione ai propri organi territoriali e che la squalifica sia resa effettiva in tutte le competizioni da qualunque Ente organizzate.
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NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING DEL CONI CONTROLLI ANTIDOPING Sintesi delle procedure
1. Per l’effettuazione dei controlli antidoping in competizione, salvo quanto previsto specificamente al successivo comma 3, la Società ospitante e/o l’Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all’antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione: - un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di processazione del campione (“Sala dei controlli antidoping”), situato in prossimità degli spogliatoi; - cestini o contenitori per i rifiuti; - un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione; - un frigorifero; - almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall’Atleta.
La SALA DEI CONTROLLI ANTIDOPING, che deve garantire la privacy e la riservatezza dell’Atleta ed essere utilizzata esclusivamente per i controlli antidoping durante la sessione dei prelievi, ove possibile, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri: - essere accessibile solo al personale autorizzato; - garantire la sicurezza per il deposito dell’attrezzatura per il prelievo del campione; - essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato; - essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica. Per l’effettuazione dei controlli antidoping fuori competizione, i locali utilizzati, ove possibile, dovrebbero essere dotati di una zona di attesa e una zona amministrativa e consentire la privacy dell’Atleta. In questo caso il locale può essere rappresentato dall’abitazione dell’Atleta o da una stanza d’albergo ovvero da idonei locali, individuati dal D.C.O..
2. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che di norma assumono nell’ordine la qualifica di rappresentante dell’Atleta, salvo che quest’ultimo indichi al D.C.O. altra persona, i massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping. Fermo restando quanto stabilito dalla W.A.D.A., L’ATLETA: - può richiedere la presenza di un proprio rappresentante diverso dal dirigente accompagnatore; se l’Atleta è un minore, il rappresentante può: a) accompagnarlo costantemente nel corso della procedura per il prelievo dei campioni, fornendogli insieme al D.C.O. ogni informazione che si renda necessaria; b) presenziare, se richiesto dall’Atleta, alla produzione del campione; c) firmare, in aggiunta all’Atleta, la modulistica dei controlli antidoping; - deve presentarsi quanto prima al controllo antidoping e comunque entro l’orario quando specificato nella notifica; - deve essere sotto la costante osservazione visiva e diretta del personale addetto alla sessione dei prelievi, dal momento della notifica fino alla produzione del campione; - è il responsabile di qualsiasi cibo o bevanda assunti; - deve conoscere le procedure per il prelievo del campione; - è il responsabile del proprio campione, fermo restando l’obbligo del contatto visivo, dal momento della produzione fino a quando non viene sigillato; - deve attenersi alla procedura ed accertarsi che non ci siano irregolarità; - deve dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti negli ultimi dieci giorni dalla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate negli ultimi tre mesi dalla data del prelievo; - se inserito nell’R.T.P., è bene che presenti il certificato di Esenzione a Fini Terapeutici (T.U.E.s); - può fornire commenti sul processo di prelievo del campione all’interno della modulistica del controllo antidoping. IL RAPPRESENTANTE DELL’ATLETA, presenza facoltativa a richiesta dell’Atleta: - può accompagnare l’Atleta presso la Sala dei controlli antidoping; - può assistere alla scelta dell’attrezzatura ed alla sigillatura dei flaconi di vetro, di cui al successivo punto 7; - può assistere l’Atleta nella fase della compilazione della modulistica del controllo antidoping; - deve firmare il verbale, come richiesto dal D.C.O., se presente a tutte le operazioni.
3. IL D.C.O. incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dal D.C.O. ad un responsabile dell’organizzazione, il quale dovrà assicurargli l’ingresso nell’impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il D.C.O. si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà: - organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni; - prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario; - predisporre l’attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria; - verificare e predisporre i locali; - predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell’Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l’autorità di effettuare i controlli; - assicurarsi che l’Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità; - illustrare o predisporre l’illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi; - controllare visivamente la produzione del campione; - coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario; - compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente; - attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping; - curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.
4. Durante le sessioni di prelievo antidoping l’Atleta interessato può delegare il medico o il dirigente accompagnatore della Società a consegnare al D.C.O. designato eventuali T.U.E.s La sola annotazione sul verbale di prelievo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita non è comunque, in carenza di T.U.E.s o della dichiarazione di uso terapeutico di sostanze vietate o metodi proibiti ex art. 1.4 della legge 376/2000 per gli Atleti interessati e secondo le modalità di presentazione, esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente accompagnatore, l’Atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra. Copie delle T.U.E.s vanno allegate ai verbali di prelievo destinati al C.C.A., alla F.S.N./D.S.A. e all’Atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell’ordine, il C.C.A. e la F.S.N./D.S.A. Il D.C.O. firmerà le copie delle T.U.E.s per presa visione prima di allegarle ai rispettivi verbali. 5. Nel locale adibito al controllo antidoping, IL RAPPRESENTANTE DELLA F.S.N./D.S.A., se presente, assume la qualifica di accompagnatore/chaperon a norma W.A.D.A., che prevede la responsabilità di: - coadiuvare il D.C.O. nella conduzione della sessione di prelievo; - comunicare all’Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l’autorità di accompagnatore; - informare di persona l’Atleta secondo le istruzioni del D.C.O.; - accompagnare l’Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all’arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente quando richiesto dal D.C.O.; - compilare la parte attinente della modulistica e della documentazione del controllo antidoping. - La firma del Rappresentante della F.S.N./D.S.A. - accompagnatore/chaperon - è apposta per certificare solo le operazioni personalmente effettuate.
Per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli Atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero. 6. Gli Atleti che hanno ricevuto la notifica per essere sottoposti al controllo, devono recarsi senza ritardo nel locale adibito alla sessione di prelievo e su di loro va mantenuto in ogni caso il contatto visivo da parte del D.C.O. o di altra persona da lui designata, anche in caso di loro allontanamento. Su richiesta degli Atleti, il D.C.O. o l’accompagnatore può autorizzarli a raggiungere o ad allontanarsi dal predetto locale al massimo entro un’ora dall’orario di notifica. Il D.C.O. può autorizzare richieste di differimento oltre l’ora nelle seguenti ipotesi: - partecipazione ad una cerimonia di premiazione; - impegni con i mass media; - altre competizioni; - defaticamento; - cure mediche necessarie in seguito ad infortunio; - termine della seduta di allenamento; - ricerca del rappresentante dell’Atleta; - qualsiasi altra motivazione accettata dal D.C.O.
Il D.C.O. è tenuto a documentare i motivi del ritardo o di allontanamento dell’Atleta che possano richiedere ulteriori indagini da parte del C.O.N.I. – N.A.D.O.. Il D.C.O. e l’accompagnatore devono respingere una richiesta di ritardo da parte dell’Atleta se non può essere mantenuto il contatto visivo. Quando ad un atleta è stato notificato un controllo con preavviso e non raggiunge il locale antidoping entro l’orario stabilito, il D.C.O. a suo insindacabile giudizio decide se tentare o meno di mettersi in contatto con l’Atleta ed in ogni caso deve attendere come minimo 30 minuti dopo l’orario dell’appuntamento prima di allontanarsi. Il D.C.O. procede a formalizzare l’accertamento di eventuale inadempienza nei confronti dell’Atleta che non si sia presentato prima del suo allontanamento. Se l’Atleta sopraggiunge oltre il termine previsto ma prima dell’allontanamento del D.C.O., quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, decide se procedere o meno col prelievo del campione, verbalizzando comunque i fatti relativi alla ritardata presentazione. La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati violazioni e puniti secondo quanto previsto dalle Norme sportive antidoping. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dal D.C.O. al C.C.A.. Il D.C.O., d’intesa con il rappresentante della F.S.N./D.S.A. se presenti, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli Atleti. Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere. 7. Il D.C.O. accerta l’identità dell’Atleta mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta. Ove tale accertamento non fosse possibile, il D.C.O. procede all’effettuazione del controllo antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell’Atleta, tale da consentire la successiva verifica dell’identità dello stesso che è tenuto a produrre al CCA idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo possibile.
Gli Atleti, rimangono nei locali della stazione antidoping fino ad avvenuto prelievo, processazione del campione e conclusione delle connesse operazioni. Per ciascun Atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il confezionamento, l’assemblaggio, la compilazione della modulistica di prelievo e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste. Viene sottoposto al prelievo del campione un Atleta alla volta. Ciascun Atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dal D.CO., verificandone l’integrità. IL KIT risulta costituito almeno da: - contenitori per la raccolta dell’urina; - contenitori parziali per la conservazione dell’urina nel caso di campione insufficiente della stessa - un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A; - un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B; - un sistema di sigillatura a prova di manomissione; - eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.
8. Oltre ai D.C.O. ed agli Atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente: - il medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta); - il rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessate, che assume la qualifica di accompagnatore ai sensi della normativa W.A.D.A.; - rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del C.O.N.I.; - osservatori indipendenti, anche ai sensi del Programma Mondiale Antidoping W.A.D.A.. In caso di assenza del rappresentante federale, l’ufficiale di gara designato dalle F.S.N./D.S.A. si mette tempestivamente a disposizione del D.C.O. ai fini dell’identificazione degli Atleti durante la sessione dei prelievi. La raccolta del campione di urina, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza del D.C.O., dello stesso sesso dell’Atleta: l’Atleta dovrà togliersi tutti i vestiti dal punto vita a metà coscia, braccia e mani devono essere chiaramente visibili, il tutto per permettere al D.C.O. di avere una visuale libera della produzione del campione. Il D.C.O. osserverà direttamente l’Atleta mentre produce il campione di urina, spostandosi, se necessario, per avere una visione chiara della fuoriuscita del campione dal corpo dell’Atleta. L’Atleta deve rimanere nella stazione antidoping fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo e analoghi, la quantità minima di urina da produrre è di 100 ml.; tuttavia il volume di urina da raccogliere dovrebbe essere quello specificato dal Laboratorio incaricato). Se la quantità prodotta dall’Atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso e sigillato dal D.C.O. alla presenza dell’Atleta negli appositi contenitori parziali in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione e riposto in un luogo sicuro. Tali contenitori saranno muniti di void antimanomissione numerati, per consentirne la trascrizione sul verbale di prelievo ove previsto. I void antimanomissione sono controfirmati dal D.C.O. e dall’Atleta. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, il D.C.O. a sua esclusiva discrezione può consentire all’Atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata. Per consentire le operazioni di cui sopra l’Atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping. Il campione incompleto verrà aperto dall’Atleta soltanto quando lo stesso avrà prodotto, in altro contenitore da lui scelto, l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo. Raggiunta la quantità richiesta, tutta l’urina prodotta dall’Atleta dovrà essere miscelata in uno dei contenitori utilizzati, prima del travaso nei due flaconi. Le operazioni di prelievo e di imballaggio devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione. Il comportamento dell’Atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di controllo antidoping, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura del D.C.O. al C.C.A. 9. Prodotta la quantità minima, l’Atleta, alla costante presenza del D.C.O., travasa l’urina dal recipiente ai flaconi di vetro, prima in quello B per circa 1/3 del volume originario, poi in quello A per i restanti 2/3, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. I flaconi A e B vengono chiusi dall’Atleta così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit e secondo le disposizioni impartite dal D.C.O.. Quest’ultimo controlla, alla presenza dell’Atleta, che i flaconi siano stati ermeticamente chiusi. Il D.C.O. può, su richiesta dell’Atleta e dandone atto nei verbali, sostituirsi nelle procedure appena descritte. La fase di confezionamento ed assemblaggio dei campioni prelevati nonchè la compilazione della relativa modulistica è di esclusiva competenza del D.C.O.. 10. Il D.C.O. effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina immediatamente alla presenza dell’Atleta quanto residua. I limiti di accettabilità del pH e della densità nonché il numero e le modalità di eventuali prelievi suppletivi, sono indicati, nel rispetto dei parametri previsti dagli Standard Internazionali W.A.D.A., dal Laboratorio incaricato. 11. Per ciascun Atleta sottoposto al controllo, il D.C.O. deve compilare IL VERBALE DI PRELIEVO ANTIDOPING, secondo il modello autorizzato dal C.C.A. in conformità con quello predisposto dalla W.A.D.A..
Di tale verbale: a) l’originale deve essere sottoscritto dal D.C.O. e dall’Atleta.
Se presenti all’intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell’Atleta, se intervenuto su richiesta dell’Atleta) e il rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessata. Tale originale deve essere inserito nell’apposita busta indirizzata ed inviata al C.C.A., sempre a cura del D.C.O.. Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del D.C.O. i riferimenti relativi alla F.S.N./D.S.A. interessate, alla gara, alla località e alla data di svolgimento. La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 4; b) la prima copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata ed inviata alla F.S.N./D.S.A. interessate, sempre a cura del D.C.O.. Al rappresentante federale, se presente, il D.C.O. può consegnare tale busta per l’inoltro al competente Ufficio federale dandone formale attestazione.
Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura del D.C.O., i riferimenti relativi alla F.S.N./D.S.A. interessata, alla gara, alla località e alla data di svolgimento; c) la seconda copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 4, anch’essa inserita in un’apposita busta, viene consegnata all’Atleta; d) la terza copia non deve contenere alcun dato identificativo dell’Atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio antidoping. Il D.C.O. deve inoltre provvedere alla compilazione dei moduli inerenti alla sessione dei prelievi, qualificati dal C.O.N.I. – N.A.D.O. su indicazione della W.A.D.A., secondo le modalità approvate dal C.C.A.. La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al Laboratorio antidoping. Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell’Atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dal D.C.O. e, se presente, dal rappresentante della F.S.N. o D.S.A. interessate. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente. Il D.C.O. deve evitare che documenti idonei a svelare l’identità degli Atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al Laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico. 12. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche la C.A. può utilizzare i dati ivi contenuti. 13. Il D.C.O. deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’Atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all’assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale l’Atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo. Il D.C.O. è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al C.C.A. mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l’Atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all’attività di controllo. 14. Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere debitamente sigillato e chiuso in contenitori ed in imballaggi, così come prescritto nella procedura del kit utilizzato e secondo le modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato. 15. Le operazioni di imballaggio per il trasporto dei campioni prelevati sono a cura del D.C.O. e possono essere eseguite alla presenza dell’Atleta. Il D.C.O. è tenuto a constatare che i flaconi di vetro A e B e i contenitori siano stati correttamente sigillati secondo le procedure di utilizzo. L’Atleta ed il D.C.O. devono altresì verificare che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping.
IL VERBALE deve essere firmato dal D.C.O. e dall’Atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura, di cui il D.C.O. ne è garante. In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’Atleta, è fatto carico al D.C.O. darne tempestiva e motivata segnalazione al C.C.A.; il Laboratorio comunque procede all’iter analitico del campione prelevato. Eventuali irregolarità riscontrate dall’Atleta devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dall’Atleta. Se presenti all’intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta) e dal rappresentante della F.S.N./D.S.A. interessate, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura. Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell’Atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società ovvero dal rappresentante dell’Atleta, se richiesto dall’Atleta) devono essere riportate con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dagli stessi. Il rappresentante federale ovvero delle strutture antidoping del C.O.N.I. - N.A.D.O., se presenti, possono chiedere di far constatare con un apposito verbale redatto e sottoscritto dal D.C.O. e controfirmato dagli stessi, circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo. La documentazione e la modulistica curate dal D.C.O. saranno spedite al C.C.A. nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. 16. L’inoltro dei campioni al Laboratorio incaricato è effettuato secondo le indicazioni di quest’ultimo, nel rispetto delle normative vigenti. L’apertura degli imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del Laboratorio che procede alle analisi. I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del Laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi. Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l’integrità e l’utilizzo per la controanalisi (se richiesta). 17. In caso di “non conformità” dei campioni - riscontrata dal Laboratorio secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del Laboratorio deve darne tempestiva comunicazione al C.C.A. e procedere secondo le direttive impartite da quest’ultimo. 18. La conservazione, l’analisi ed i relativi risultati, l’utilizzo e lo smaltimento dei campioni da parte del Laboratorio antidoping avvengono nel rispetto di quanto stabilito dai pertinenti Standard internazionali. Art. 7 1. La C.A. riceve gli esiti delle analisi dal Laboratorio nel minor tempo
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